condizioni di vendita
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Nel giugno scorso è entrata in vigore la riforma del Codice del Consumo, la normativa di riferimento in materia di contratti conclusi fra professionisti (nel linguaggio del legislatore comunitario si chiamano così sia gli imprenditori che i professionisti veri e propri) e i consumatori.

Le norme appaiono ancor più restrittive per i professionisti e di conseguenza più favorevoli per i consumatori. Ma vediamo i punti principali della riforma, per capire come dovremo adeguare sia le condizioni già presenti sui nostri siti, sia le nostre pratiche commerciali.

Le informazioni essenziali per la corretta conclusione del contratto

Il venditore deve fornire una serie di informazioni essenziali sulle caratteristiche principali dei prodotti che vende online, in modo tale che l’acquirente non possa essere in nessun modo “ingannato” in merito ad essi.

In particolare, il potenziale acquirente dovrà essere messo a conoscenza delle caratteristiche dei beni o dei servizi che sono offerti al pubblico tramite la piattaforma web; l’identità del venditore (anche mediante una serie di informazioni commerciali, come ad es. il numero di iscrizione al REA e la partita iva); l’indirizzo dello stesso e quello dove proporre eventuali reclami; il prezzo totale dei beni venduti (occorrerà quindi specificare anche le tasse che vengono eventualmente applicate e le spese di spedizione se dovute, nonché anche le eventuali “promozioni” in atto); il mezzo di comunicazione a distanza da utilizzare e gli eventuali costi per il suo utilizzo; le modalità di pagamento e di consegna; il termine per esercitare il diritto di recesso e le condizioni per attuarlo; l’eventuale assistenza post-vendita se prevista e le condizioni per accedervi.

Queste le informazioni generali ed essenziali che fanno capo al venditore. Ma vediamo nel dettaglio alcune di esse, di particolare importanza per entrambe le parti.

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Chi è il “consumatore” e perché la legge lo tutela così tanto?

consumatoreIl consumatore è per la legge europea (perché in realtà quella italiana altro non è che l’attuazione di una direttiva comunitaria, che si applica quindi in tutta l’area UE) la parte debole del contratto, in quanto non esercitante un’attività professionale oppure commerciale/imprenditoriale.

In buona sostanza la legge vuole tutelare il soggetto che acquista un determinato bene per se stesso o per la sua famiglia e non per utilizzarlo in ambito lavorativo. Perché si fa questa distinzione? Perché si presume che questa tipologia di acquirente sia quello meno competente e più facilmente influenzabile da un venditore esperto rispetto al professionista o all’imprenditore, che sono invece in una posizione paritaria – se non addirittura con competenze più elevate – rispetto al venditore, verso cui potranno esercitare capacità negoziali ben superiori a quelle (praticamente inesistenti) del consumatore.

Un’importante novità: il termine di consegna dei prodotti

consegna dei prodottiUna delle novità di maggiore rilievo della nuova normativa è quella riguardante il termine di consegna dei beni acquistati.

Secondo le previsioni della legge entrata in vigore a giugno, il venditore – così come già previsto dal nostro codice civile – deve adempiere alla propria obbligazione di consegna nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’ordine di acquisto.

Questo termine può essere derogato soltanto nel caso in cui sia concesso un “supplemento” di tempo da parte del consumatore, soprattutto in virtù delle specifiche caratteristiche dei beni, che magari dovranno essere appositamente prodotti per l’acquirente e non siano quindi di “pronta consegna”. Se il termine non viene rispettato, il consumatore può risolvere il contratto ed eventualmente ottenere anche un risarcimento del danno subito, oltre alla restituzione del prezzo già pagato.

L’ordine di acquisto e il nuovo diritto di recesso

Per la prima volta è stato previsto che al momento dell’acquisto si debba specificare che l’ordine implica il pagamento di una somma, oltre ad indicare precisamente l’importo dei beni acquistati, le eventuali imposte e spese di spedizione, nonché le modalità di pagamento. Questo perché molte volte – soprattutto online – si portava il cliente ad acquistare il bene senza quasi accorgersene. Per tale motivo non può più derogarsi a questa specifica indicazione, cioè che l’ordine di acquisto implica il pagamento di una somma di denaro.

Inoltre il venditore, al momento della conclusione del processo di acquisto, dovrà inviare all’acquirente un riepilogo in cui saranno indicate le caratteristiche essenziali dei beni comprati, il relativo prezzo con le specifiche di cui abbiamo detto, i tempi di consegna e le modalità inerenti la stessa, nonché le condizioni per esercitare il diritto di recesso.

Per quanto riguarda quest’ultimo, esso potrà essere esercitato entro il termine minimo di 14 giorni (non più 10 come era previsto prima), che decorreranno dal momento del ricevimento del prodotto oppure dal momento in cui si è proceduto all’acquisto se si tratta di servizi (anche se sono escluse alcune tipologie di servizi specificati dalla legge).

Il diritto di recesso non può in nessun caso essere compresso a svantaggio del consumatore.  A tale proposito il legislatore ha previsto una pesante sanzione nei confronti dei venditori “poco etici”. Infatti, nel caso in cui il termine indicato per l’esercizio del recesso sia inferiore a quello di legge oppure manchi del tutto, il consumatore avrà 1 anno di tempo per il suo ripensamento e il venditore dovrà di conseguenza subire questa sanzione onerosa a causa del comportamento scorretto tenuto.

L’esercizio del recesso non deve gravare particolarmente sul consumatore, che dovrà al massimo pagare le spese di trasporto per la restituzione del bene comprato che non voglia trattenere (senza dover dare particolari spiegazioni in merito al suo esercizio). L’importante che il prodotto restituito sia integro e non sia stato utilizzato, perché il professionista deve poterlo rivendere.

Non è possibile esercitare il recesso per prodotti “su misura” oppure “personalizzati”, perché in questo caso il venditore li ha fatti produrre appositamente per l’acquirente o comunque secondo il suo personalissimo gusto. La restituzione dei soldi già pagati, invece, potrà avvenire fino al momento in cui il professionista sarà rientrato in possesso del bene restituito, dopo averne verificato l’integrità e il non uso da parte dell’acquirente.

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5,1 min readPublished On: Ottobre 26th, 2014Last Updated: Dicembre 5th, 2023Categories: Ecommerce, Opportunità dal web, Web MarketingTags: , , ,

About the Author: Stefano Narducci

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Descrizione: Avvocato d'impresa. Esperto di diritto commerciale, contrattualistica, web e startup. Già consulente legale di diverse web agency e web marketers, da alcuni anni si occupa specificamente di problematiche legali concernenti il web e l'e-commerce. Ha collaborato con le riviste online Diritto&Giustizia e CondominioWeb.

2 Comments

  1. Avatar di Sara
    Sara Luglio 5, 2018 at 5:03 pm - Reply

    Salve, potrei sapere a giugno di quale anno fa riferimento questo articolo?

  2. Avatar di Gentian
    Gentian Luglio 6, 2018 at 8:47 am - Reply

    Buongiorno Sara,
    l’articolo è del 2014.

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